OIPA | contatti | pubblicità | partner |

Semplificazioni, confermato l obbligo di licenza per il recupero stragiudiziale dei crediti 11/02/2012

Semplificazioni, confermato l'obbligo di licenza per il recupero stragiudiziale dei crediti


Unirec ha preso contatto con gli uffici del Ministero dell’Interno per un confronto e per ottenere la corretta interpretazione delle riforme all’articolo 115 del Tulps


Semplificazioni, confermato l obbligo di licenza per il recupero stragiudiziale dei crediti
A seguire l’articolo 13 del Decreto legge sulle Semplificazioni che è stato pubblicato l'altro giorno sulla Gazzetta Ufficiale, che mantiene l’obbligo di licenza per l’attività di recupero stragiudiziale dei crediti. Unirec ha preso sollecito contatto con gli uffici del Ministero dell’Interno per un confronto e per ottenere la corretta interpretazione delle riforme all’articolo 115 del Tulps.

Articolo 13 del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 (sul Supplemento n. 27 alla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012 n. 33) 1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13, primo comma, le parole: “un anno, computato” sono sostituite dalle seguenti: “tre anni, computati”;
b) all’articolo 42, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La licenza ha validità annuale”;
c) all’articolo 51, primo comma, le parole: “durano fino al 31 dicembre dell’anno in cui furono rilasciate” sono sostituite dalle seguenti: “hanno validità di due anni dalla data del rilascio”;
d) all’articolo 75-bis, comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
e) all’articolo 99, primo comma, le parole: “agli otto giorni” sono sostituite dalle seguenti: “ai trenta giorni”; f) all’articolo 115: 1) al primo comma, le parole: “senza licenza del Questore” sono sostituite dalle seguenti: “senza darne comunicazione al Questore”; 2) al secondo e al quarto comma, la parola: “licenza” è sostituita dalla seguente: “comunicazione”; 3) il sesto comma è sostituito dal seguente: “Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.”; g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115, terzo comma, sono abrogati. 2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159, 173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.


A cura di : Unirec


Tags : semplificazioni, recupero crediti






Segui Oipa Magazine su Facebook

Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato sulle novità più rilevanti del settore imprenditoriale e politico
iscriviti alla newsletter

Euro Service Group SPA

Liberambiente

Ebitec



Global Contact

Omnibus

Euro Service Srl

forma sicuro


InMediaRes