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27/01/2012

La nuova disciplina sul sovraindebitamento


Il "filo di Arianna" per coloro che sono persi nel labirinto della crisi finanziaria?


La nuova disciplina sul sovraindebitamento

Il governo con il D.l. n.212/2011 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 dicembre 2011, n. 297), in corso di conversione, ha adottato alcune disposizioni urgenti (anche) in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Si tratta della possibilità per gli imprenditori, non sono soggetti alle procedure concorsuali, e per i consumatori di attivare una procedura concordata con i creditori per tentare di ridurre i debiti fino alla loro estinzione.
In effetti, la tematica del provvedimento (connessa a quella dell’usura) tocca un nervo scoperto della società italiana e coinvolge milioni di cittadini “asfissiati” dai troppi debiti. 
In particolare, il provvedimento prevede che il soggetto sovraindebitato (incapace di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni) possa proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, elaborato con l'ausilio di organismi all’uopo istituiti, anche presso le CCIAA, che a) assicuri il regolare pagamento di tutti i creditori, anche quelli estranei all'accordo, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati, b) stabilisca i termini e le modalità di tale pagamento e c) preveda l’eventuale affidamento del patrimonio del debitore a un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai vari creditori. Peraltro, il soddisfacimento dei creditori è previsto anche con la cessione di crediti futuri e con l’eventuale garanzia di terzi. Inoltre, nel piano di ristrutturazione può essere prevista, a certe condizioni, una moratoria di un anno per il pagamento dei creditori estranei.
La proposta va depositata nel tribunale del luogo dove il debitore risiede e all'udienza, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, il giudice dispone che per centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Da tale sospensione sono esclusi i titolari di crediti impignorabili (alimenti ecc).
Se almeno il 60% (per i consumatori basta il 50%) dei creditori accettano la proposta il giudice l’omologa, disponendone idonea forma di pubblicità e dall’omologa parte un ulteriore anno di “blocco” delle azioni esecutive e o conservative nei confronti dei beni del debitore.
Orbene, letto il provvedimento, può sorgere un legittimo interrogativo sulla sua potenziale efficacia che potrà trovare risposta soltanto con la conclusione dei primi procedimenti.
In effetti, il timore che nasce dalla considerazione di una serie di elementi, come l’incertezza della tempistica del procedimento, legata anche all’attuale situazione d’ingolfamento delle sedi giudiziarie, i lunghi periodi nei quali i beni del debitore sono ex lege “intoccabili” dai singoli creditori, e, non ultimo, sul fatto che, in caso di chiusura negativa del procedimento, ad esempio per inadempimento, non siano previste delle adeguate contromisure a tutela immediata dei crediti inesitati, come invece previsto nel concordato preventivo (dich. di fallimento e acquisizione alla massa attiva di tutti i beni), è quello della possibilità che il Decreto, invece che rappresentare il volano per la definizione celere e ponderata delle situazioni di crisi, possa invece tradursi in un ulteriore elemento di ostacolo alle normali e già incerte procedure di recupero del credito. 


A cura di : avv. Paolo Aureli

Fonte : Redazione OIPA Magazine

Tags : Sovraindebitamento, governo, crisi, imprenditori, debiti, creditori, CCIAA, tribunale, fallimento



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